La tua auto può circolare?
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Divieto di circolazione
Come già saprete da lunedì 1 ottobre 2018 a Rovigo non sarà più possibile circolare con molte delle nostre auto. Fino a marzo infatti l’ordinanza anti-smog fermerà fra gli altri gli Euro 3 tutti i giorni della settimana (tranne sabato e domenica), dalle 8.30, alle 18.30.
Di seguito nello specifico le limitazioni imposte nel Comune di Rovigo (frazioni comprese) e le auto che non potranno più circolare come da ordinanza del sindaco N. 36 DEL 28/09/2018 OGGETTO: PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO ATMOSFERICO.
Nell’intero territorio comunale dal giorno 1.10.2018 e fino al 31.03.2019, fra le varie disposizioni atte a limitare l’inquinamento atmosfericodeterminato dalle polveri sottili, quelle che ci toccano di più sono quelle riguardanti la circolazione.
Ci sarà il divieto infatti di mantenere acceso il motore degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate e degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici e di passaggi a livello.
Veniamo ora alla tanto temuta limitazione alla circolazione nel periodo compreso tra il 01.10.2018 ed il 17.12.2018 e tra il 04.01.2019 ed il 31.03.2019 dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30, alle seguenti categorie di veicoli, salvo specifica documentazione rilasciata dalla motorizzazione civile attestante l’installazione della marmitta catalitica.
Non potranno circolare nel territorio comunale quindi:
- autoveicoli, come individuati all’art. 54, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, n del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentati a gasolio ed immatricolati prima del 1 gennaio 2006 o comunque non rispondenti alle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B, 1999/96/CE B, 1999/102/CE rif. 98/69/CE B, 2001/1/CE rif. 98/69/CE B, 2001/27/CE B, 2001/100/CE B, 2002/80/CE B, 2003/76/CE B (EURO 0 – EURO 1 – EURO 2 – EURO 3);
- autovetture, come individuate all’art. 54, lett. a, del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), alimentate a benzina e immatricolate prima del 1° gennaio 1997 o comunque non rispondenti alle direttive91/542/CEE B, 94/12/CEE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, 98/77/CE (EURO 0 – EURO 1).
- motoveicoli e ciclomotori non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del “Nuovo Codice della Strada” – D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
I divieti di circolazione stabiliti attraverso l’ordinanza si applicano su tutto il territorio comunale, con esclusione delle seguenti strade: • Autostrada A13 per il tratto ricadente nel territorio comunale; • S.S.16 “Adriatica” per il tratto ricadente nel territorio comunale; • S.S.434 “Transpolesana” per il tratto ricadente nel territorio comunale; • S.R.88 (via Amendola) da confine comunale a rotatoria via Lina Merlin; • Via Lina Merlin da rotatoria via Amendola a rotatoria via Porta Adige; • Via Porta Adige da rotatoria via Lina Merlin a Tangenziale est; • S.R.443 (viale Porta a Mare) da Tangenziale est a confine comunale.
In caso di allerta conseguente al superamento dei valori stabiliti di inquinamento, le limitazioni saranno intensificate come da ordinanza.
Eccezioni alla limitazione
Vi sono però delle eccezioni alle misure di limitazione della circolazione: oltre per esempio ai veicoli adibiti al soccorso e ai servizi pubblici (e altri indicati nell’ordinanza), la categoria di veicoli a motore esclusa dai provvedimenti di limitazione è quella dei veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico/termico) e veicoli alimentati a benzina o gasolio dotati di impianti omologati che consentono il funzionamento del veicolo esclusivamente a gpl o metano, nel caso di veicoli a benzina, o addizionale a gpl o metano, nel caso di veicoli a gasolio.
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Sanzioni
Chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’articolo 7 comma 13-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, introdotto dall’art. 2 della legge n. 120/2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale – Modifiche al Codice della Strada” che prevede il pagamento di una somma da € 164,00 a € 664,00 e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo IV dello stesso Codice della Strada; i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale.
Potete prendere visione dell’Ordinanza completa e delle relative eccezioni cliccando qui.